PARCO DEL MONTELLO "IL NATURODROMO"

statuto

ASSOCIAZIONE PARCO DEL MONTELLO – IL NATURODROMO

(estratto dello statuto)

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1
E' costituita una associazione senza scopo di lucro denominata "Parco del Montello – Il Naturodromo".

Art. 2
L'Associazione ha sede legale in (...) Volpago del Montello (Treviso). Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative diverse.

Art. 3
L'Associazione ha durata di venti anni. L'Assemblea Straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Art. 4
L'Associazione persegue finalità di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale, turistica e culturale, promozione e marketing turistico territoriale del territorio Montelliano.

L’attività si suddivide nelle seguenti aree generali:

1) valorizzazione e tutela delle risorse turistiche sia storiche e folkloristiche che naturalistico-ambientali presenti sul territorio, anche in cooperazione con le altre aree S.I.C e Z.P.S. in Veneto e nei territori UE;

2) ideazione e realizzazione di progetti in campo turistico, sia storico e folkloristico che naturalistico-ambientale il più possibile rispondenti ai bisogni del territorio locale, ed in particolare all’area del Montello;

3) predisposizione e gestione di un disciplinare e marchio comune tra gli operatori turistici dell’area del Montello;

4) predisposizione e diffusione di un programma comune di attività di animazione turistico-ricettiva per l’area Montelliana;

5) attività di promozione e marketing turistico territoriale dell’area del Montello;

6) organizzazione e gestione di eventi di animazione turistica nel territorio Montelliano.

(...)

TITOLO III - Soci

Art. 5
Possono essere soci coloro che (persone fisiche o giuridiche), condividendo gli scopi e lo spirito dell'Associazione, cooperano concretamente per la realizzazione degli obiettivi statutari e/o fruiscono dei suoi servizi.

L'Associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali della stessa.

Il diritto di voto è riservato ai soli soci promotori ed ordinari maggiorenni in regola con il versamento della quota annuale. Ad ogni persona giuridica ordinariamente iscritta corrisponde un solo voto in Assemblea Generale.

Art. 6
I soci si suddividono in quattro categorie:

- soci promotori

- soci ordinari

- soci onorari

- soci sostenitori

Sono soci promotori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della Associazione.

Sono soci onorari coloro che, segnalati al direttivo e dal medesimo valutati, si sono distinti in azioni di evidenza pubblica sulle tematiche ambientali e sociali.

Sono soci sostenitori coloro che, pur non partecipando alla vita attiva dell’Associazione e/o non godendone in tutto o in parte dei servizi erogati, la condividono negli scopi e la sostengono in qualsiasi forma loro possibile. A seconda del tipo di contributo fornito si possono suddividere in:

- Amici del Parco

- Sponsor

- Grandi Sponsor.

Tutti i soci hanno diritto a sconti ed agevolazioni secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno dell’Associazione e dalle disposizioni degli organi direttivi.

Tutti i soci sono tenuti, oltre che al rispetto del presente statuto, all’osservanza ed adempienza dei disposti di Disciplinare, Regolamento Interno e Codice Deontologico dell’Associazione, per le parti loro spettanti, pena la perdita dei requisiti associativi.

I soci promotori ed ordinari sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

I soci onorari ed i soci minorenni hanno diritto di parola in Assemblea Generale ma non hanno diritto di voto.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7
I requisiti di ammissione dei nuovi soci, di tutte le categorie di cui all’art. 6, sono fissati dal Regolamento Interno dell’Associazione.

(...)

Art. 8
I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Art. 9
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

Art. 10
Può essere dichiarato decaduto il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che non sia in regola con la quota associativa annua.

Art. 11
Può essere escluso il socio:

a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

(...)

Art. 12
Il socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO IV - Organi sociali: definizione, elezione, durata, compiti.

Art. 13
Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo, composto da: Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere oltre ad un massimo di cinque consiglieri responsabili di specifici settori;

- il Gruppo di Lavoro composto esclusivamente da soci promotori o incaricati esterni;

- il Comitato Etico;

- il Comitato Scientifico-Tecnico;

- il Collegio dei Probiviri;

- l'Assemblea Generale dei Soci.

(...)

Scopo del Comitato Etico è quello di esprimere autorevoli pareri in materia di deontologia dell’Associazione e nei casi di ammissione o esclusione dei soci.

Scopo del Comitato Scientifico-Tecnico è quello di esprimere autorevoli pareri in materia scientifico-tecnica ogni volta che lo richieda l’Assemblea Generale dei soci oppure quando il Consiglio Direttivo necessiti di un parere determinante per l’assunzione delle decisioni di sua competenza.

Scopo del Collegio dei Probiviri è quello di dirimere tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali per le quali sia richiesto il suo intervento.

I soci sono obbligati a rimettersi alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri (clausola compromissoria).

Art. 14
L'assemblea viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega.

(...)

Art. 15

(...)

Art. 16

(...)

Art. 17

(...)

Art. 18

(...)

Art. 19

(...)

Art. 20

(...)

TITOLO IV - Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 21
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, con i proventi delle attività sociali, con i contributi dei sostenitori.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea  Generale dei soci deve approvare i bilanci entro la fine di febbraio di ogni anno. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V - Scioglimento e liquidazione

Art. 22
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute in base alle decisioni dell’Assemblea Generale.



Volpago del Montello, 30 agosto 2009



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